Il 27 ottobre scorso, a seguito di una denuncia depositata al Garante dal sacerdote Francesco Rutigliano il quale ci contestava la pubblicazione di alcuni articoli (tratti da Calabria Ora) a lui riferiti e riguardanti un provvedimento del Santo Uffizio che lo riconosceva “colpevole del delitto di abuso di minore con l’aggravante di abuso di dignità o ufficio” il Garante per la Protezione dei dati personali ci comunicava l’apertura di un procedimento nei confronti della rete l’ABUSO Onlus e del suo legale rappresentante con oggetto “Diffusione di dati personali” .
Nei giorni scorsi il Garante si è pronunciato ufficialmente ritenendo improcedibile la denuncia di don Francesco Rutigliano e osservando che: “impropriamente si invoca la legge 675/1996 non più vigente in quanto abrogata dal codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs 30 giugno 2003, n.196” .
Il Garante sottolinea anche che la documentazione fornita dal sacerdote risulta imprecisa e non circostanziata (viene allegato un breve articolo che il segnalante asserisce essere di Calabria Ora e che peraltro riporta la data del 2008, non pertinente agli argomenti in questione; viene allegata una mail di asserite scuse ma non si hanno elementi oggettivi di riscontro su chi l’avrebbe inviata e in quale contesto; da ultimo si fa riferimento ad una persistente pubblicazione sul sito Calabria Ora che, invece, allo stato, non risulta attivo).
Secondo il garante le pubblicazioni fatte sul sito della Rete L’ABUSO Onlus non configurano una violazione del trattamento dei dati personali perché quelle pubblicazioni traggono origine da un documento effettivamente adottato dalla congregazione per la dottrina della Fede, attualmente mai contestato dal sacerdote.
La pubblicazione degli articoli in oggetto sul sito della rete L’ABUSO, sempre secondo il Garante, rivestono “un interesse sociale, tenuto conto del tipo di condotta contestata e del ruolo di rilievo pubblico svolto dal segnalante. Trova pertanto applicazione, nel caso di specie, la disciplina particolare dettata per l’attività giornalistica (art. 136-139 del codice) la quale stabilisce che il giornalista (o il soggetto ad esso equiparato ai sensi dell’art. 136 del codice) può diffondere dati personali anche senza il consenso dell’interessato, nei limiti del diritto di cronaca “e, in particolare quello dell’essenzialità dell’informazione rispetto ai fatti di interesse pubblico” (art 137comma 3 del codice). Per questi motivi le contestazioni vanno fatte eventualmente all’Autorità giudiziaria e non al Garante.
Il Garante sottolinea inoltre che don Francesco Rutigliano ha rilasciato alla redazione della Rete L’ABUSO un’intervista nella quale ha potuto formulare osservazioni e repliche in merito a quanto contestatogli nel decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Nei confronti della Rete L’ABUSO e della Casa della Legalità, il Garante invita a rimuovere, peraltro spontaneamente, i particolari contenuti nel decreto della Congregazione riferiti all’organo sessuale del sacerdote.
Anche riguardo al diritto all’oblio invocato dal sacerdote, il motore di Ricerca GOOGLE non ha accolto la richiesta di rimozione rilevando che il poco tempo trascorso dalla vicenda, l’attualità della stessa, il ruolo di rilievo pubblico svolto da don Francesco Rutigliano, non consentono di pervenire a diversa conclusione tenuto conto dei criteri individuati nelle linee guida adottate dal WP29 il 20 novembre del 2014.
Provvedimento Garante
L’Ufficio di Presidenza
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