Di Francesco Zanardi – Poche righe di premessa per poter comprendere, tenendo sempre presente come chiave di lettura, che le leggi emesse da qualunque paese, compreso lo Stato della Città del Vaticano, hanno validità solamente all’interno dello Stato e nelle rispettive extraterritorialità.

La Crimen Sollicitationis, è un documento segreto (mai abrogato) stilato nel 1962  da Alfredo Ottaviani (per conto del Vaticano).

Quel documento, regolamentava, cioè spiegava alle gerarchie, come gestire internamente i casi di pedofilia, come redimere i sacerdoti che si macchiavano di tale crimine, che però, per la chiesa, ancora oggi non è un crimine contro la persona ma un crimine contro Dio.

I preti pedofili sono un problema già ben noto alla chiesa nel 1962, al punto tale da richiederne già all’ora una norma interna.

Quella norma restò segreta fino al 2001, quando dopo lo scandalo di Boston, l’allora cardinale Joseph Ratzinger, che all’epoca era a capo dell’ex Santa Inquisizione, oggi ammodernata nel nome e nota come Congregazione della Dottrina della Fede, sotto il pontificato del papa polacco Giovanni Paolo II, ricordò ai vescovi di tutto il mondo – tramite un secondo documento, una lettera, la De Delictis Grvioribus – che il documento del 1962, era tutt’ora in vigore e lo inasprì, inserendovi il segreto pontificio.

Fu proprio dietro quella lettera del 2001, che l’allora cardinale Ratzinger, nel 2005, dopo lo scandalo di Boston, fu portato alla sbarra da un avvocato di Houston, Daniel Shea. C’eravamo quasi nel 2005, ma di li a poco il cardinale Ratzinger viene eletto papa, ed immediatamente chiede al Presidente Georg Bush l’immunità, che le viene prontamente concessa.

La chiave di lettura dei vari motu propri, è che vanno ad aggiungersi alle precedenti direttive che non sono mai state abrogate e ai medesimi riferimenti del codice canonico.

Il Motu proprio pubblicato il 9-5-2019 dal nome “Vos estis lux mundi” è un testo eccezionalmente “criminale” sotto certi aspetti, che persevera nel non rendere alcuna giustizia alla vittima, ma solamente a Dio. Ovviamente anche la chiesa ci guadagna qualcosa oltre a non risarcire la vittima, l’immagine dell’istituzione.

Nel documento è completamente sparita qualunque forma di collaborazione o indicazione di denuncia all’autorità civile del paese dove i crimini vengono commessi, l’unica soluzione tra le altre cose che renderebbe effettiva giustizia, oltre che a Dio, una volta tanto anche alla vittima, ma è più che evidente che quest’ultime non siano l’interesse della chiesa.

Il Motu proprio, unito ai primi due documenti; il primo del 1962 che regolamentava la gestione dei casi e, il secondo del 2001 che sul primo inseriva l’obbligo per le gerarchie del Segreto Pontificio, non lasciano spazio che ad un’unica chiave di lettura; OMERTA’ assoluta per i tutti membri del clero.

Sulla base di quanto premesso, analizziamo il documento partendo dalla sua natura ovvero, l’ambito di applicazione Art.1, par. a) si legge “delitti contro il sesto comandamento del Decalogo” – “Non commettere atti impuri”.

Come detto in precedenza, l’oggetto del Motu proprio è Dio e non il minore vittima del sacerdote, anch’esso attore insieme al prete dell’atto impuro contro Dio.

All’Art. 2 – Ricezione delle segnalazioni e protezione dei dati.

  • 1. Tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive Conferenze Episcopali, dai Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e delle Chiese Arcivescovili Maggiori, o dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane sui iuris, le Diocesi o le Eparchie, singolarmente o insieme, devono stabilire, entro un anno dall’entrata in vigore delle presenti norme, uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, anche attraverso l’istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico. Le Diocesi e le Eparchie informano il rappresentante Pontificio dell’istituzione dei sistemi di cui al presente paragrafo.

Al primo paragrafo vediamo regolamentato un vero e proprio servizio di intelligence che istruisce l’acquisizione attraverso sportelli diocesani, delle segnalazioni delle sciagurate vittime che si presenteranno a quegli sportelli, regolamentandone quella che chiamano la “protezione dei dati” acquisiti dalle vittime, ma che non è in tutela delle stesse vittime, ma della chiesa.

Sarebbe infatti importante vedere – nel caso la vittima, insoddisfatta delle procedure della chiesa decidesse di rivolgesi successivamente all’autorità civile – che uso verrebbe fatto delle informazioni fornite fino a quel momento allo sportello diocesano?

Teniamo ben presente che la diocesi, è quella che in caso di un processo in un tribunale civile, fornirà la difesa al prete, la domanda è quindi d’obbligo.

Nel Motu proprio, a riguardo non c’è nulla e l’articolo 2, se è pur vero che ha come titolo – Ricezione delle segnalazioni e protezione dei dati, è anche vero che non è rivolto alla vittima, ma ai dati acquisiti dalla chiesa e alla loro protezione affinchè non fuoriescano.

Vediamo infatti ai successivi tre paragrafi;

  • 2. Le informazioni di cui al presente articolo sono tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2 CCEO.
  • 3. Salvo quanto stabilito dall’articolo 3 §3, l’Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza indugio all’Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all’Ordinario proprio della persona segnalata, i quali procedono a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.
  • 4. Agli effetti del presente titolo, alle Diocesi sono equiparate le Eparchie e all’Ordinario è equiparato il Gerarca.

Le informazioni sono sottoposte a segretezza (verso l’esterno) , ma internamente invece, vengono inviate a più soggetti oltre al ricevente; (§3) all’ordinario  del luogo (in genere il vescovo), all’ordinario della persona segnalata, ovvero chi attualmente la ha in carico.

Un devoto cattolico, Giulio Andreotti, diceva che “a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca” e qui, c’è davvero poco da pensare male perché da quel famoso documento del 1962 tutt’ora in vigore, la chiesa ha sempre insabbiato e nascosto – a danno delle vittime e producendone delle nuove – sempre sulla base delle informazioni acquisite da chi denunciava i preti criminali e all’Art. 2, per chi non se ne fosse ancora accorto, viene addirittura regolamentata l’intera procedura, come in passato utile ad allertare, insabbiare, fare sparire il più possibile le prove e se è il caso anche il prete, che troverà rifugio sicuro in una delle c.d. “comunità per preti pedofili” – di cui si parla approfonditamente nel libro Giustizia Divina, di Emanuela Provera e Federico Tulli (Chiarelettere).

La “Vos estis lux mundi”, nella sostanza riconferma come i precedenti documenti, la stessa procedura che in questi anni ha permesso ai preti pedofili di abusare di minori e sfuggire alla giustizia civile.

Certo, con tale procedura, qualora la vittima decidesse di rivolgersi successivamente all’autorità civile, questi troverebbero solo un tale inquinamento di prove, da rendere nulla qualunque indagine e insostenibile qualunque accusa.

Come sempre, nessun cenno di indennizzi per le vittime e le proprie famiglie, tranne la solita assistenza spirituale, l’ascolto e l’indirizzamento presso centri medici e psicologici di terze parti, (sanità pubblica o convenzionati).

A girare il coltello nella piaga allo Stato italiano però, ci ha subito pensato Charles Scicluna che dopo il Motu proprio “beffardo”, ribadisce che a far arrivare alla magistratura le denunce, ci deve pensare lo Stato.

E qui, il problema è enorme, perché proprio lo Stato italiano, giusto lo scorso 28 febbraio, è stato pesantemente accusato dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia, che al punto 21 della Relazione conclusiva, lamenta l’inerzia dello Stato ai danni dei propri cittadini e la connivenza con la chiesa in materia di pedofilia;

il Comitato è preoccupato per i numerosi casi di bambini vittime di abusi sessuali da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica nel territorio dello Stato Membro e per il basso numero di indagini criminali e azioni penali da parte della magistratura italiana. Con riferimento alle sue precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, par. 75) e al commento generale n. 13 (2011) sul diritto del bambino alla libertà e contro tutte le forme di violenza nei suoi confronti e prendendo atto dell’Obiettivo 16.2 per lo Sviluppo Sostenibile, il Comitato raccomanda all’Italia di:

(a) Adottare, con il coinvolgimento attivo dei bambini, un nuovo piano nazionale per prevenire e combattere l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e assicurarne l’uniforme implementazione su tutto il suo territorio e a tutti i livelli di governo;

(b) Istituire una commissione d’inchiesta indipendente e imparziale per esaminare tutti i casi di abuso sessuale di bambini da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica;

(c) Garantire l’indagine trasparente ed efficace di tutti i casi di violenza sessuale presumibilmente commessi da personale religioso della Chiesa Cattolica, il perseguimento dei presunti autori, l’adeguata punizione penale di coloro che sono stati giudicati colpevoli, e il risarcimento e la riabilitazione delle vittime minorenni, comprese coloro che sono diventate adulte;

(d) Stabilire canali sensibili ai bambini, per i bambini e altri, per riferire sulle violenze subite;

(e) Proteggere i bambini da ulteriori abusi, tra l’altro assicurando che alle persone condannate per abuso di minori sia impedito e dissuaso il contatto con i bambini, in particolare a livello professionale;

(f) Intraprendere tutti gli sforzi nei confronti della Santa Sede per rimuovere gli ostacoli all’efficacia dei procedimenti penali contro il personale religioso della Chiesa Cattolica sospettato di violenza su minori, in particolare nei Patti Lateranensi rivisti nel 1985, per combattere l’impunità di tali atti;

(g) Rendere obbligatorio per tutti, anche per il personale religioso della Chiesa Cattolica, la segnalazione di qualsiasi caso di presunta violenza su minori alle autorità competenti dello Stato Membro;

(h) Modificare la legislazione che attua la Convenzione di Lanzarote in modo da garantire che non escluda il volontariato, compreso il personale religioso della Chiesa Cattolica, dai suoi strumenti di prevenzione e protezione.”

La chiesa cattolica ha un grande problema.

No, non è la pedofilia, ma il Vaticano che anziché emettere un semplice decreto risolutivo come ordinare ai vescovi la denuncia all’autorità civile, diabolicamente persevera nell’attuare quelle politiche che da sempre hanno garantito l’ingiustizia alle vittime e l’impunità ai colpevoli.

di Francesco Zanardi

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